Si ricorda che dal 1° gennaio 2024 hanno acquisito efficacia le disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n.36/2023) in tema di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara.
Pertanto, da quella data la pubblicità di tali atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), nei termini e secondo le modalità riportate nelle Delibere n. 263 del 20.06.23 e n. 582 del 13.12.2023, adottate dall’ANAC in attuazione dell’art. 27 del nuovo Codice, nonché nella Comunicazione del Presidente ANAC del 10.01.2024, la quale - nel fornire le opportune indicazioni operative per l’assolvimento degli obblighi di pubblicità legale in ambito nazionale - precisa che la nuova disciplina si applica a tutte le gare il cui avvio non si è perfezionato entro il 31 dicembre 2023.

Guida all'uso - Scheda tecnica del servizio

Tariffe

I corrispettivi sono determinati in funzione del numero di caratteri trasmessi, considerando una riga virtuale di massimo 77 caratteri.

Ogni carattere verrà addebitato al costo di € 0,2251 più IVA per gli annunzi commerciali e di € 0,0917 più IVA per gli annunzi giudiziari.

Pertanto per ogni riga verrà addebitato il seguente importo:

  • 77 * € 0,2251 = € 17,33 più IVA per gli annunzi commerciali
  • 77 * € 0,0917 = € 7,06 più IVA per gli annunzi giudiziari

Per ogni periodo del testo il numero di righe complessive verrà calcolato con la seguente formula:

numero righe = numero caratteri del periodo/77

arrotondando all’intero superiore eventuali decimali ottenuti nel risultato della divisione.

Unicamente nel caso in cui il testo da pubblicare contenga elementi grafici , tabelle e formule non rappresentabili in formato testuale, è possibile utilizzare il campo "Allegato" per caricare un file in formato PDF con il testo dell’inserzione.
Il costo dell’inserzione verrà calcolato considerando il numero effettivo di righe contenute nel file PDF trasmesso.

L’imposta di bollo, ove dovuta, è assolta direttamente dall’Istituto per conto dell’inserzionista ed il relativo importo viene calcolato ed indicato in riga separata sia nel preventivo che nella relativa fattura.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli organi dello Stato, gli enti pubblici territoriali e i consorzi tra essi costituiti, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli istituti universitari, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di previdenza, sono tenuti a versare all’Istituto solo l’importo dovuto al netto dell’IVA.

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